
L'Ufficio autorizzazioni impianti pubblicitari, vagliata la completezza
della domanda, procede all'avvio del procedimento amministrativo e all'eventuale
richiesta di documentazione integrativa.
L'autorizzazione sarà concessa o negata entro 60 gg. dalla data di ricevimento
della domanda all'Ufficio competente, prolungati a 90 in caso necessitino unicamente
pareri della Commissione Edilizia o di altri uffici comunali. Al presente procedimento
non è applicabile la fattispecie del silenzio assenso ai sensi dell'art.23,
comma 4 del D.lgs 30/04/1992, n.258.
Qualora venga richiesta documentazione integrativa, il termine per la risoluzione
della sessione istruttoria e quindi per l'emanazione del provvedimento di cui
sopra si interrompe e decorrerà ex novo dalla data di
ricevimento della domanda regolarizzata.
Si precisa che quanto richiesto ad integrazione dovrà pervenire entro
60 gg. dalla data di notifica, nel caso che l'interessato lasci inutilmente decorrere
tale termine il procedimento si intenderà tacitamente concluso e l'istanza
verrà archiviata.
L'eventuale provvedimento di diniego sarà notificato al richiedente tramite
raccomandata A/R.
Avverso il provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica, secondo le modalità previste
dall'art.21 della Legge 06/12/1971, n.1034 così come modificato dalla
Legge 21/07/2000 n.205.